Possono acquisire tale qualifica le persone fisiche o giuridiche che abbiano effettuato a titolo di liberalità conferimenti patrimoniali, comunque non ripetibili, in favore della Mutua per il conseguimento dell’oggetto statutario o che abbiamo versato la quota di sostegno deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare un limite minimo all’importo della quota di sostegno da versare alla Mutua come condizione di ammissione e di iscrizione tra i soci sostenitori, non deve essere inferiore al limite minimo deliberato dal Consiglio di amministrazione. I conferimenti patrimoniali o la quota di sostegno versata dal socio Sostenitore non dà luogo ad alcun interesse o altro utile di qualsivoglia natura.
Il socio sostenitore non può sottoscrivere Piani Sanitari ma può aderire a CONFINTESA SALUTE; non devono corrispondere alcuna quota di iscrizione né i contributi associativi. I soci Sostenitori non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali, possono tuttavia presenziare alle Assemblee dei soci ovvero dei Delegati con diritto di parola. (art. 12 dello Statuto di Confintesa Salute)